“Agente immobiliare dal 1988”

Il rogito è l’atto definitivo, redatto obbligatoriamente da un notaio in forma scritta (art.1350 del Codice Civile), per mezzo del quale si passa la proprietà dell’immobile dal venditore al compratore. La scelta del notaio è affidata al compratore, per legge, ed è estremamente importante. È buona norma incaricare il notaio, dopo avergli dato gli elementi necessari per identificare l’immobile e la sua provenienza, di effettuare tutti gli accertamenti sulla regolarità dei documenti.

Nel rogito vengono in sostanza ripetuti gli accordi già trascritti nel compromesso con qualche aggiunta che si sia resa necessaria nel tempo; in presenza del notaio le parti firmano l’atto, l’acquirente salda la parte venditrice e da questa riceve le chiavi.

Al momento del rogito il venditore deve presentare i seguenti documenti:

  • La carta d’identità e il codice fiscale;
  • Il rogito di acquisto o la dichiarazione di successione in cui sia compreso l’immobile da vendere;
  • Le licenze e le concessioni edilizie con le eventuali varianti;
  • Il certificato di abitabilità/agibilità;
  • Le domande di condono edilizio con i bollettini di versamento dell’oblazione o le concessioni in sanatoria;
  • Le planimetrie e i certificati catastali;
  • La copia del regolamento condominiale;
  • Le fatture delle spese d’acquisto dell’immobile e delle spese per i lavori fatti nell’edificio (anche sulle parti condominiali) fino al 31/12/1992.

A partire dal 1 gennaio 1998, al rogito va allegata la dichiarazione di conformità dell’immobile alle norme sulla sicurezza (legge n. 46/90) relativamente agli impianti elettrici, rilasciata dai tecnici. Fino al momento della stipula davanti al notaio, la proprietà e i rischi connessi alla proprietà sono a carico della parte venditrice.

Si ricorda, inoltre, che al momento del rogito di solito viene saldato anche il conto delle mediazioni, viene pagata l’IVA o l’imposta di registro e la parcella del notaio. I mezzi di pagamento più comuni sono l’assegno circolare (preferito perché il pagamento è garantito direttamente dalla banca che lo ha emesso), molto raramente i contanti e i semplici assegni bancari.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA.

Il Decreto Legislativo 152/2005 ha introdotto l’obbligo della certificazione energetica dell’immobile da presentare al momento del rogito e con costo a carico del venditore. La novità ha avuto tempi di attuazione graduali e l’obbligo della certificazione è stata così stabilita:

  • Dal 2 febbraio 2007 la certificazione energetica deve essere presentata per gli edifici di nuova costruzione con richiesta di rilascio permessi di costruire o DIA presentate a partire dal 9 ottobre 2005 e sottoposti a ristrutturazione integrale o parziale del 20%, complessivamente superiori a 1000 mq di superficie netta calpestabile;
  • Dal 1° luglio 2007 la certificazione è obbligatoria per edifici già esistenti superiori a 100 mq di superficie netta calpestabile, nel caso di compravendita dell’intero immobile;
  • Dal 1° luglio 2008 la certificazione è diventata obbligatoria per edifici esistenti di qualsiasi metratura netta calpestabile, nel caso di compravendita dell’intero immobile e non di singole unità immobiliari o porzioni dello stesso;
  • Dal primo luglio 2009 l’obbligo riguarda tutti gli edifici già esistenti di qualsiasi metratura netta calpestabile, nel caso di qualsiasi compravendita (una o più unità immobiliari o intero immobile).

DOPO LA VENDITA.

  • Comunicazione di cessione di fabbricato entro 48 ore dalla consegna dell’immobile. Il venditore è obbligato a presentare il modulo presso la questura centrale o al commissariato competente, per denunciare l’avvenuta consegna;
  • Comunicare all’amministratore di condominio il cambio di proprietà, affinché possa procedere al corretto addebito delle spese condominiali ed ai conteggi di conguaglio;
  • Volturare tutte le utenze ( acqua, gas, luce, spazzatura, telefono);
  • Eventuale cambio di residenza e dei documenti personali;
  • Circa due o tre mesi dal rogito, si potrà ritirare presso il notaio la copia autentica dell’atto di compravendita.

In caso di compravendita di immobili  si applicano le seguenti imposte:

  • L’imposta di registro in misura proporzionale o, in alternativa, l’Iva, più l’imposta di registro in misura fissa;
  • L’imposta ipotecaria;
  • L’imposta catastale.