“Agente immobiliare dal 1988”

Qui di seguito riportiamo uno schema riassuntivo generale in materia di ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA, documento di sintesi chiaramente non esaustivo della casistica. L’obbligo di allegare l’APE agli atti con effetti reali a titolo oneroso è stato abrogato.

A partire dal 2 febbraio 2007 è obbligatorio per tutti gli edifici (interi edifici o singole unità immobiliari) già ultimati e dotati di impianti costruiti in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività rispettivamente richiesto o presentato dopo l’8 ottobre 2005 (in caso di permesso di costruire è alla data della richiesta e non alla data del rilascio che bisogna fare riferimento).

Per tutti gli edifici (interi edifici o singole unità immobiliari) costruiti in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività rispettivamente richiesto o presentato prima dell’8 ottobre 2005, ma che siano stati oggetto di intervento di ristrutturazione radicale (ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati o demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati), in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività rispettivamente richiesto o presentato dopo l’8 ottobre 2005.

Per per tutti gli edifici e le singole unità immobiliari sui quali siano stati eseguiti interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche per i quali si intenda accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura (es. contributi e sgravi fiscali), in relazione ai quali sia già stato rilasciato l’attestato di prestazione energetica o, in via transitoria, l’attestato di qualificazione energetica, a prescindere dall’epoca di costruzione e dalla data in cui è stata fatta la richiesta del titolo edilizio. In tali casi bisognerà verificare caso per caso se il cedente abbia eseguito simili interventi e se si sia già fatto rilasciare l’attestato necessario per accedere agli incentivi ed agevolazioni fiscali. In caso di varianti in corso d’opera, ai fini della disciplina in commento, si dovrà far sempre riferimento alla data della richiesta del provvedimento originario.

A partire dall’1 luglio 2007, oltre alle ipotesi di cui sopra, è obbligatorio anche per tutti gli edifici già ultimati e dotati di impianti e di superficie utile superiore a 1000 mq, sempreché si tratti dell’intero immobile e non delle singole porzioni immobiliari, a prescindere dall’epoca di costruzione e dalla data in cui è stata fatta la richiesta del titolo edilizio, purché, come detto, si tratti di edifici per i quali i lavori di costruzione siano stati ultimati.

A partire dall’1 luglio 2008, oltre alle ipotesi di cui sopra, è obbligatorio anche per tutti gli edifici già ultimati e dotati di impianti e di superficie utile sino a 1000 mq, sempreché, anche in questo caso, si tratti dell’intero immobile e non delle singole unità immobiliari, a prescindere dall’epoca di costruzione e dalla data in cui è stata fatta la richiesta del titolo edilizio, purché, come detto, si tratti di edifici per i quali i lavori di costruzione siano stati ultimati

A partire dall’1 luglio 2009 è obbligatorio per tutti gli immobili, ivi comprese le singole unità immobiliari. Praticamente da tale data l’obbligo di allegazione riguarderà tutti gli edifici (interi edifici o singole unità immobiliari), a prescindere dall’epoca di costruzione e dalla data in cui è stata fatta la richiesta del titolo edilizio, purché si tratti, come al solito, di edifici per i quali i lavori di costruzione siano stati ultimati e già dotati di impianti.

Esclusioni:

Restano invece esclusi dall’ambito di applicazione della normativa de quo tutti quegli “edifici” che non dispongano di impianti di riscaldamento o di condizionamento o comunque di impianti e dispositivi tecnologici per i quali si ponga un problema di rendimento e/o di risparmio energetico. Si pensi ad esempio ad un accessorio ad uso deposito attrezzi, ad un accessorio ad uso autorimessa, ad un gazebo o ad altro manufatto… È inoltre confermata l’esclusione dall’obbligo della dotazione di attestato di prestazione energetica per i seguenti fabbricati:

  • Per gli immobili soggetti a vincolo culturale e per gli immobili soggetti a vincolo paesaggistico;
  • Per i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  • Per i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.

Per le unità immobiliari la cui classe efficienza energetica sia uguale a quella di cui alla soglia “G” (punto 9 allegato A delle Linee Guida al Decreto Ministeriale del 26/06/2009) con obbligo di specifica dichiarazione in atto e relativa comunicazione all’ente regionale o provinciale preposto al controllo.