La locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) concede all’altra (conduttore) il godimento di un immobile, per un determinato periodo di tempo, in cambio di denaro. È disciplinato dagli articoli 1571-1654 del Codice Civile
L’oggetto della locazione può essere costituito da terreni, aziende, edifici, impianti, mezzi di trasporto, e da qualsiasi bene non consumabile. Il contratto di locazione deve contenere:
- La data di stipula;
- La data del giorno della firma: è importante perché a partire da questo giorno la legge concede trenta giorni per registrare il contratto, e per fare decorrere (cioè iniziare) il contratto;
- I dati anagrafici delle parti;
- L’identificazione dell’immobile che viene preso in locazione. È importante specificare con esattezza l’uso per cui viene ceduto o preso in locazione: uso abitazione, o ufficio, o laboratorio o altro;
- Il canone di locazione;
- La durata.
Da sottolineare è che la durata delle locazioni (e delle sublocazioni: il cosiddetto “subaffitto”) è differente a seconda del tipo di immobile che si affitta e dei contratti che si sottoscrivono. Per uso abitazione, in genere, è di 4+4 anni (eccezione fatta per le esigenze di natura transitoria, contratti convenzionati o ad uso turistico). Per uso diverso dall’abitazione, invece, è di 6+6 anni (per “uso diverso” si intendono tutte le attività lavorative: studi professionali per qualsiasi attività di lavoro autonomo o collettivo, uffici, magazzini, laboratori, industrie ecc…). Per uso alberghiero, infine, è di 9 anni.
Nei contratti tipo è vietata la sublocazione, quindi se qualcuno desidera prendere in locazione una unità immobiliare per locarla a sua volta ad un’altra persona, deve chiedere al momento della stipula del contratto che questo sia previsto.
Prima di avere le chiavi dell’unità immobiliare, il conduttore versa al locatore un importo pari ad un periodo di locazione, di solito una mensilità, le spese condominiali e un deposito cauzionale abitualmente pari a tre mesi del canone di locazione. Il deposito copre gli eventuali danni all’unità immobiliare non derivanti dal normale degrado d’uso e verrà restituito al conduttore, dopo la verifica dello stato dell’unità immobiliare, con gli interessi di legge maturati, alla fine della locazione.