“Agente immobiliare dal 1988”

Cedolare secca: tassazione affitti a doppia strada. A partire dal 2011 chi (proprietario o titolare di diritto reale di godimento), al di fuori dall’attività d’impresa o di lavoro autonomo, loca immobili a uso abitativo ed eventualmente, insieme all’appartamento, le sue pertinenze, può scegliere di tassare i canoni con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF  e delle addizionali comunale e regionale, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, del 21%. Misura che si abbassa dal 10% al 15% per i contratti a canone concordato relativi a immobili siti nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (individuati dal Decreto Legge 551/1998, all’art. 1, lettera A e B) e in quelli ad alta tensione abitativa. Sono assoggettabili a cedolare secca anche i canoni relativi a contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno, per i quali non c’è l’obbligo di registrazione. La cedolare secca sostituisce, inoltre, le imposte di registro e di bollo sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione.

La scelta comporta benefici anche per l’inquilino che, dal canto suo, avrà la sicurezza di un canone fisso e non modificabile. Per il periodo nel corso del quale i fitti saranno assoggettati a cedolare secca, infatti, è sospesa per il locatore la facoltà di chiederne qualsiasi aggiornamento (compresa la variazione “ISTAT”), pur se prevista nel contratto. Un legame questo, fra le parti, che la norma rafforza al punto da subordinare l’efficacia dell’opzione per la tassazione sostitutiva proprio alla dichiarazione preventiva di rinuncia agli aggiornamenti, che il locatore deve comunicare per raccomandata al conduttore.

Al proprietario dell’immobile (o al titolare di altro diritto reale di godimento) viene, dunque, aperta una nuova strada rispetto a quella ordinaria, seguendo la quale i canoni di locazione partecipano al reddito complessivo, poi tassato in base alle aliquote fissate per i diversi scaglioni IRPEF. In ogni modo, anche nel caso si optasse per la cedolare secca, il reddito sottoposto a imposta sostitutiva non può essere inferiore a quello catastale, determinato applicando le tariffe d’estimo.