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LA TRASCRIZIONE DELL’ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITÀ

L’eredità richiede sempre un’accettazione da parte dell’erede designato, dato che comporta l’assunzione della responsabilità per i debiti del defunto. L’accettazione dell’eredità può essere espressa o tacita. È espressa quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, in un atto formale. Più spesso, però, ciò non avviene, e si verifica dunque un’accettazione tacita dell’eredità. Questa si verifica quando la persona chiamata all’eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare l’eredità, e che egli non potrebbe compiere se non nella qualità di erede. Gli esempi più frequenti sono la vendita di un bene ereditario o la stipula di un mutuo garantito da ipoteca su un bene ereditario.

LA TRASCRIZIONE DELL’ACCETTAZIONE

Se l’eredità comprende beni immobili l’accettazione dell’eredità deve essere trascritta nei registri immobiliari. In questo modo chiunque, prendendo visione di tali registri pubblici, è in grado di verificare la proprietà di un immobile ripercorrendone la storia. Data l’impostazione dei nostri registri immobiliari (una scheda per ogni persona) è essenziale poter verificare i singoli passaggi, come gli anelli di una catena, fino a risalire all’acquisto avvenuto oltre vent’anni prima. Se non fosse eseguita la trascrizione dell’accettazione di eredità, mancherebbe un anello della catena, e non sarebbe possibile completare l’indagine.

COME AVVIENE LA TRASCRIZIONE

In caso di accettazione tacila la trascrizione può essere eseguita in base allo stesso atto di vendita o di mutuo ipotecario (art. 2648 c.c.). Non è quindi necessario un ulteriore atto notarile, ma occorre presentare alla Conservatoria dei registri immobiliari una apposita nota di trascrizione, pagando le relative imposte, bolli e diritti. La spesa è comunque di gran lunga inferiore a quella dell’accettazione espressa, dunque conviene sempre eseguire la trascrizione in occasione del primo atto di vendita di un immobile ereditato.

PERCHÉ È OBBLIGATORIA LA TRASCRIZIONE

La trascrizione è un obbligo di legge (artt. 2648 e 2671 c.c.), ma soprattutto deve avvenire nell’interesse dell’acquirente. L’art. 2650 c.c. dispone infatti che “le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto”. Se non viene eseguita la trascrizione dell’accettazione di eredità, l’acquirente rischia di perdere la proprietà dell’immobile acquistato, nel caso in cui dovesse risultare che il venditore non era il vero erede (o comunque non era l’unico erede), magari in seguito alla scoperta di un testamento o al suo annullamento. Invece se la trascrizione è stata regolarmente eseguita, tali vicende non pregiudicano l’acquirente in buona fede. Inoltre, quando contestualmente all’acquisto viene stipulato un mutuo ipotecario, anche la banca richiede che l’accettazione tacita dell’eredità sia regolarmente trascritta, perché in mancanza l’ipoteca sarebbe priva di efficacia.

COSTO

Il costo della trascrizione varia a seconda del Notaio che la esegue, poiché sempre è previsto un onorario oltre alle imposte. Di norma si aggira intorno ai 500 €. La trascrizione viene pagata al Notaio il giorno del rogito.