È un contratto con il quale le parti promettono di concludere un futuro contratto di cui, fin da subito, viene determinato l’intero contenuto. Si tratta di un documento di carattere privato (non deve, infatti, essere obbligatoriamente redatto da un notaio) fra le parti, nel quale però sono già individuati tutti gli aspetti che saranno inseriti nell’atto finale di compravendita vero e proprio, detto rogito. Tutto, cioè, deve essere già deciso con il compromesso, per questo si consiglia di redigerlo nella forma più dettagliata possibile.
Gli elementi fondamentali da indicare nel compromesso sono i seguenti:
- I dati completi dei contraenti;
- Prezzo dell’immobile;
- I mezzi di pagamento e le relative scadenze;
- La descrizione dell’immobile;
- La data del rogito;
- Presenza di eventuali vincoli (come ipoteche o servitù varie):
- Regolarità rispetto alle norme edilizie, alla certificazione energetica e la certificazione per gli impianti elettrici, gas, automazione, radiotelevisivi etc…;
- Eventuali clausole pertinenziali, o versamento di caparra confirmatoria o caparra penitenziale;
- Il titolo del possesso con la date di inizio ed eventuali limitazioni;
- La clausola dell’arbitrato (che eviterà o accorcerà i tempi giudiziari) da utilizzare in caso di rescissione;
- Data e firma dei contraenti.
Il compromesso è garantito dal versamento di una caparra, in genere pari a circa il 10% del prezzo finale. La caparra è una somma di denaro data come garanzia. Ne esistono due tipi (confirmatoria e penitenziale). Negli acquisti di case tra privati se ne usa quasi sempre una sola: quella confirmatoria.