“Agente immobiliare dal 1988”

All’art. 29 della Legge n. 52 del 27 febbraio 1985, è aggiunto il seguente comma 1-bis: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.

La norma di cui al comma 1-bis impone, quindi, a pena di nullità, per gli atti relativi alle unità immobiliari urbane:

  • L’identificazione catastale delle stesse (che in precedenza era richiesta, a fini della “designazione precisa delle cose che formano oggetto” dall’art. 51, n. 6, l. not. solo “per quanto sia possibile” e comunque non a pena di nullità; e, ai fini della pubblicità, dall’art. 2826 del Codice Civile, per l’iscrizione di ipoteca, e dall’art. 2659, n. 4 del Codice Civile, per la trascrizione, nelle relative note);
  • Il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, il tutto accompagnato dalla dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Per unità immobiliari urbane, stante anche la finalità della norma, dovrebbero intendersi i fabbricati (compresi quelli mai denunciati e quelli che abbiano perso i requisiti della ruralità) e le aree urbane.

Quanto all’indicazione delle planimetrie, non c’è un obbligo di allegazione, sebbene questa sia opportuna. È opportuno segnalare che, nel caso di non corrispondenza fra la configurazione dell’immobile e la sua rappresentazione grafica, da una prima lettura della bozza, sembrerebbe necessario introdurre in catasto una planimetria aggiornata, in vista della stipula dell’atto

La dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie deve provenire dagli intestatari.

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