“Agente immobiliare dal 1988”

Il Decreto Legislativo 152/2005 ha introdotto l’obbligo della certificazione energetica dell’immobile  da presentare al momento del rogito e con costo a carico del venditore. La novità ha avuto tempi di attuazione graduali e l’obbligo della certificazione è stata così stabilita:

  • Dal 2 febbraio 2007 la certificazione energetica deve essere presentata per gli edifici di nuova costruzione con richiesta di rilascio permessi di costruire o DIA presentate a partire dal 9 ottobre 2005 e sottoposti a ristrutturazione integrale o parziale del 20%, complessivamente superiori a 1000 mq di superficie netta calpestabile;
  • Dal 1° luglio 2007 la certificazione è obbligatoria per edifici già esistenti superiori a 100 mq di superficie netta calpestabile, nel caso di compravendita dell’intero immobile;
  • Dal 1° luglio 2008 la certificazione è diventata obbligatoria per edifici esistenti di qualsiasi metratura netta calpestabile, nel caso di compravendita dell’intero immobile e non di singole unità immobiliari o porzioni dello stesso;
  • Dal primo luglio 2009 l’obbligo riguarda tutti gli edifici già esistenti di qualsiasi metratura netta calpestabile, nel caso di qualsiasi compravendita (una o più unità immobiliari o intero immobile).

DOPO LA VENDITA.

  • Comunicazione di cessione di fabbricato entro 48 ore dalla consegna dell’immobile. Il venditore è obbligato a presentare il modulo presso la questura centrale o al commissariato competente, per denunciare l’avvenuta consegna;
  • Comunicare all’amministratore di condominio il cambio di proprietà, affinché possa procedere al corretto addebito delle spese condominiali ed ai conteggi di conguaglio;
  • Volturare tutte le utenze ( acqua, gas, luce, spazzatura, telefono);
  • Eventuale cambio di residenza e dei documenti personali;
  • Circa due o tre mesi dal rogito, si potrà ritirare presso il notaio la copia autentica dell’atto di compravendita.

In caso di compravendita di immobili si applicano le seguenti imposte:

  • L’imposta di registro in misura proporzionale o, in alternativa, l’Iva, più l’imposta di registro in misura fissa;
  • L’imposta ipotecaria;
  • L’imposta catastale.